Cave e paesaggio: c’è una sentenza che farà scuola

Share your love

Carrara- Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha dato ragione a una società di escavazione marmo, annullando il parere con cui la Soprintendenza aveva dichiarato improcedibile la richiesta di regolarizzare un vecchio abuso in cava.

Al centro della sentenza (n. 1435/2026, pubblicata il 1° luglio), c’è l’obbligo per l’amministrazione di spiegare in modo concreto e dettagliato perché nega la compatibilità paesaggistica, soprattutto quando si tratta di attività estrattive di montagna.

La vicenda riguarda la cava Borella, in alta quota nel Comune di Vagli Sotto, in area contigua al Parco regionale delle Alpi Apuane. La società Faeto Escavazione, titolare della concessione (assistita dall’avvocato Francesco Mazzoni), aveva chiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica per sanare uno sconfinamento di scavo rispetto al piano autorizzato. La Soprintendenza, però, ha dichiarato la domanda improcedibile, richiamando una nota del Ministero della Cultura che, in via generale, considera il procedimento postumo utilizzabile solo in casi “limitatissimi” nelle attività estrattive.

Il Tar riconosce che il parere negativo della Soprintendenza è un vero “arresto” del procedimento e quindi può essere impugnato, pur essendo formalmente un atto interno. Ma soprattutto afferma che quel parere è illegittimo per difetto di motivazione: l’ufficio si è limitato a citare la nota ministeriale senza analizzare che cosa è stato concretamente realizzato nella cava Borella e se rientri o meno tra i casi eccezionali in cui la legge consente una sanatoria paesaggistica. Per questo il parere viene annullato, mentre l’impugnazione della nota ministeriale viene dichiarata improcedibile, perché superata dal nuovo quadro delineato in sentenza.

La sentenza è innovativa perché blocca la prassi dei “no automatici” alle sanatorie paesaggistiche nelle cave: anche in presenza di orientamenti ministeriali molto restrittivi, l’amministrazione deve valutare ogni caso nel dettaglio e motivare con precisione le proprie conclusioni. Non basta dire che si tratta di attività estrattiva: bisogna spiegare se e quali nuovi volumi o superfici sono stati creati, e perché questo esclude l’accertamento di compatibilità paesaggistica postumo. In un territorio come quello apuano, dove si incrociano la tutela del paesaggio e gli interessi economici del settore estrattivo, il messaggio del TAR Toscana è chiaro: le regole restano rigide, ma i dinieghi devono essere trasparenti, motivati e legati ai fatti concreti, non solo a circolari interne.

Condividi il tuo amore
logo prima pagina
Alessandra Vivoli
Articoli: 42

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *